L’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione

L’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un’espressa previsione di non impugnabilità [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.12.2013, n. 28156].

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