Come procedere al computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere; al contempo, il periodo di sospensione va computato “ex numeratione dierum” ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest’ultimo precetto (immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014). Nel caso di specie la SC osserva che ne deriva che al 28 febbraio 2018 (ultimo giorno del sesto mese, corrispondente al “dies” iniziale dato dall’ultimo giorno di luglio 2017), si debbono aggiungere 31 giorni, giungendo a sabato 3 marzo 2018, con l’ulteriore conseguenza che la notifica, via p.e.c., effettuata lunedì 5 marzo 2018 è da considerare tempestiva ex art. 155 c.p.c., comma 4.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2021, n. 2186