Estensione automatica della domanda al terzo chiamato: non opera se il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore

L’estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera allorquando il chiamante faccia viceversa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come causa petendi, quando cioè quest’ultimo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, in quanto corresponsabile dello stesso fatto, o se chiamato in causa dal convenuto, per esserne garantito. Ora, mentre in caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione, in quest’ultima ipotesi è invero necessaria la formulazione di un’espressa ed autonoma domanda da parte dell’attore.

Tribunale di Bari, sentenza del 22.10.2020