Mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda: quali conseguenze?

Deve confermarsi l’orientamento di legittimità secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.1.2021, n. 723