Spese legali per attività stragiudiziale, danneggiato in materia dell’infortunistica stradale e diritto di surrogazione dell’assicuratore

Va confermato il principio secondo cui le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. Tale principio è all’evidenza di carattere generale e prescinde quindi dalla posizione “debole” del danneggiato nella materia dell’infortunistica stradale, dovendosi peraltro rilevare che il diritto di surrogazione dell’assicuratore comporta che quest’ultimo subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale dell’assicurato. Il presupposto cardine per il riconoscimento delle spese di lite stragiudiziali è dunque quello del loro carattere necessario o quanto meno giustificato, fermo restando che il fatto stesso che le trattative stragiudiziali si siano concluse con transazione, e non siano quindi sfociate in un giudizio, depone per l’utilità dell’assistenza legale prestate in tale sede.

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2020, n. 6374