Notifica a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, oneri probatori

Va confermato che, in linea generale, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria.

Tribunale di Milano, sentenza del 8.10.2020