Notifica dell’impugnazione eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato: quali conseguenze?

A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (nella specie – caso in cui la notifica dell’atto d’impugnazione viene eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato – la corte d’appello, lì dove ha ritenuto che la notificazione dell’atto d’appello fosse inesistente perchè effettuata in un luogo che non aveva alcun collegamento l’appellata, non ha considerato che, al contrario, i vizi relativi all’individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell’atto d’appello, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.11.2020, n. 27311