Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, ATP obbligatorio, contestazione delle conclusioni del CTU

L’art. 445 bis c. 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso in questione, che la parte deve proporre nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, presenta caratteristiche analoghe a quelle di un appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l’onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall’art. 434 c.p.c.). I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell’elaborato peritale, dovendosi evidenziare l’errore commesso dal consulente dell’ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (vel caso di specie parte ricorrente ha articolato censure generiche alle risultanze della CTU espletata, essendosi limitata a chiedere una nuova valutazione del quadro clinico, considerate le patologie che la affliggono, ma senza indicare in modo puntuale le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato nel negare l’attribuzione del beneficio, il quale ha specificamente e puntualmente motivato il perché ha ritenuto l’esistenza di capacità di deambulazione senza aiuto di accompagnatore e l’assenza di bisogno di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, facendo riferimento a quanto direttamente riscontrato nel corso della visita medica, e dando atto della valutazione di tutte le patologie indicate dalla parte ricorrente).

Tribunale di Roma, sentenza del 1.10.2020