Argomentazioni giuridiche nuove e responsabilità per lite temeraria

È destituita di fondamento la tesi secondo cui mai potrebbe essere responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quando la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove. Difatti, anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi, costituendo colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate né dalla lettera della legge, né dall’opinione della dottrina (la dogmatica giuridica ha le sue regole e non può farsene scempio iniziando a sostenere – ad esempio – che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingua l’obbligazione). Ne discende che è la teorica sostenibilità logica e giuridica delle tesi prospettate dalla parte ad escluderne la colpa per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., e non la loro novità. Un errore manifesto, infatti, non cessa di essere tale sol perché commesso per la prima volta.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.11.2020, n. 26050