La domanda di risarcimento del danno è soggetta a un rito diverso rispetto a quello del divorzio: non è pertanto cumulabile in detto giudizio

La domanda di risarcimento del danno è soggetta a un rito diverso rispetto a quello del divorzio e non è pertanto cumulabile in detto giudizio; e ciò in ragione del fatto che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31,32,34,35 e 36, c.p.c.). Pertanto – nel giudizio instaurato con domanda volta a chiedere, deducendo che con decreto del tribunale era già stata disposta l’omologazione della separazione consensuale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la domanda del convenuto di risarcimento del danno è inammissibile.

Tribunale di Bari, sentenza del 30.9.2020