Overruling rileva solo per le regole processuali

Il “prospective overruling” è infatti finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riguardi l’interpretazione del diritto sostanziale che spetta comunque alla parte valutare. Per il resto anche la seconda parte del secondo motivo si concentra sulla avvenuta contestazione o meno della dedotta, dalla società, incollocabilità del lavoratore nelle posizioni lavorative da esso indicate, senza dunque tener conto del principio sopra enunciato.

Cassazione civile, sezione quarta, sentenza del 14.1.2021, n. 552