Spese giudiziali, limite del valore della domanda ex art. 91 c.p.c., u.c., perimetrazione applicativa

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91 c.p.c., u.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.11.2020, n. 27306