Decadenza del contribuente dal diritto di agire per inosservanza dei termini, rilievo d’ufficio e giudicato

In ambito tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sul punto non vi sia un giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedirne la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito, il quale non può formarsi sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire qualora essa non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando, in tal caso, la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d’ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo avvenga in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito, trattandosi di impugnazione inammissibile.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 13.10.2020, n. 22019