Il debitore trasferisce a terzi la proprietà del bene oggetto dell’esecuzione: titolo esecutivo e precetto possono essere notificati all’avente causa del debitore
In tema di successione nel titolo, gli artt. 475 e 477 c.p.c. vanno interpretati nel senso che essi ammettono l’azionabilità del titolo da e contro il successore a titolo universale e particolare. Pertanto, nel caso in cui il debitore abbia trasferito a terzi la proprietà del bene oggetto dell’esecuzione, titolo esecutivo e precetto potranno essere notificati all’avente causa del debitore. Ed invero, nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l’alienante è efficace nei confronti dell’avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell’accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso, o la detenzione, anche da parte del terzo, della cosa sulla quale l’obbligo deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo.