Valutazione deontologica delle espressioni sconvenienti tra provocazione altrui e intangibilità della persona del contraddittore

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

[massima ufficiale]

All’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.

[massima ufficiale]

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 13.8.2020)