Costituzione del convenuto il giorno prima dell’udienza, domanda riconvenzionale, inammissibilità

Laddove il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati, si è in presenza di una domanda riconvenzionale che, se tardivamente proposta, non potrà essere vagliata dal Giudice, il quale non dovrà far altro che dichiararne l’inammissibilità (caso di controversia riguarda l’esistenza del diritto di regresso che l’attrice afferma di vantare nei confronti del fratello, in qualità di unico erede del padre, per il debito, gravante sulla massa ereditaria e sorto nei confronti di una Società, estinto dall’attrice; il convenuto si è costituito in giudizio il giorno prima dell’udienza di comparizione delle parti, decadendo così, osserva il Giudice, dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio e di formulare domande riconvenzionali; nella specie il convenuto, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l’invalidità ed inefficacia della rinuncia all’eredità, non aveva svolto solo una mera attività difensiva mirata a paralizzare la pretesa creditoria ed ottenere il rigetto della domanda attorea, ma ampliato anche il petitum della causa domandando al Giudice di pronunciarsi su una domanda ulteriore rispetto a quelle dell’atto di citazione).

Tribunale di Milano, sentenza del 24.7.2020, n. 4641