Titolo esecutivo di formazione giudiziale: l’opposizione all’esecuzione può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento?

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le paXXX ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame.

Tribunale di Roma, provvedimento del 16.7.2020