Bandi di gara vanno interpretati in senso letterale

E’ fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa.

Tale regola vale anche per i bandi (e documenti di gara) volti a regolare le procedure di evidenza pubblica nel cui ambito “dal criterio dell’interpretazione letterale delle clausole … ci si può discostare solo in presenza di una obiettiva incertezza della legge di gara, essendo altrimenti privilegiato il primo”.

T.A.R. Sicilia – Catania, sezione prima, sentenza del 28.04.2020, n. 889