Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, opposizione da parte dei soci: quali conseguenze?

Non può dirsi validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici. Tuttavia, l’estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (nel caso di specie il Giudice osserva che da ciò discende che il decreto ingiuntivo opposto non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società ma, d’altro canto, l’opposizione intrapresa, come nel caso di specie, da tutti i soci, se non consente di superare la formale declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società non più esistente, vale ad esporre gli opponenti ad ogni effetto sostanziale e processuale nascente dall’instaurazione del contraddittorio tra questi ultimi e la banca concedente, considerato vieppiù che in seno all’opposizione è stato dedotto il merito della pretesa azionata).

Tribunale di Roma, sentenza del 15.7.2020, n. 10415