La sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., comma 2, si applica anche in caso di originaria inesistenza della procura?

L’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa. L’affermazione secondo cui la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., comma 2, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza, della procura va, infatti, rapportata all’ipotesi, del tutto peculiare, in cui la successiva produzione di una procura ad un avvocato tenda a sanare gli effetti di un atto di impugnazione proposto dalla parte personalmente, senza ministero di difensore; non già alla diversa ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato redatto da un avvocato privo della procura o munito di procura radicalmente inidonea.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.9.2020, n. 20557