Se un giudice si discosta da un precedente, non viola il principio di uguaglianza

Il contrasto della pronuncia di un giudice con principi di diritto affermati in altre precedenti pronunce dello stesso giudice non comporta violazione del principio costituzionale di uguaglianza, il quale costituisce un vincolo per il legislatore ed un criterio di interpretazione della legge, ma non un vincolo – estraneo al nostro ordinamento – a conformarsi ai precedenti giurisprudenziali.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  11.06.2003, n. 9363