I compensi per prestazioni stragiudiziali sono dovuti anche se l’avvocato ha prestato la sua opera in giudizio?

Ai sensi dell’art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento. Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l’assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell’urgenza richiesta.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.10.2020, n. 21565