Compensazione delle spese di lite nell’intento di non favorire ulteriori sviluppi litigiosi

Rigettata la domanda al risarcimento del danno da immissioni rumorose (nella specie prodotte nel periodo estivo, con domanda azionata nei confronti del responsabile di un residence), le spese, anche nell’auspicabile intento di non favorire ulteriori sviluppi litigiosi e, comunque, considerata la peculiarità del caso concreto, potendo ragionevolmente presumersi che un minimo di dose di sopportazione dei rumori provenienti da un luogo deputato all’intrattenimento sia comunque necessaria per chiunque, si compensano integralmente.

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.7.2020