Opposizione a decreto ingiuntivo, tempestività

Non rileva, ai fini della tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la data della iscrizione al R.G. o del deposito telematico del ricorso: si richiama al riguardo un precedente analogo in materia di liquidazione dei compensi al difensore, secondo cui, ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile “ratione temporis”), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l’opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale – operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 cod. proc. civ. – sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione.

Tribunale di Roma, sentenza del 6.7.2020