Amministrazione di sostegno, competenza territoriale

Va data continuità all’orientamento per cui, tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore. In ragione della suddetta peculiare finalità della procedura, destinata a pendere fino alla pronuncia del provvedimento di chiusura, non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, e la questione di competenza può essere sollevata in qualunque momento nel corso dell’amministrazione, potendo rilevare, in ordine alla competenza, sopravvenienze correlate a modifiche della dimora abituale del soggetto amministrato.

NDR: in senso conforme Cass. 23169/2015 e 7421/2020.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.9.2020, n. 18682