Tardività dell’impugnazione e prova

In presenza di un’eccezione di tardività dell’impugnazione il ricorrente ha l’onere di provare la tempestività della stessa e, per usufruire del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancanza di notificazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 14.10.2020, n. 22243