Rito Fornero, il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea

In materia di lavoro, nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado, pur unitario, è articolato in due fasi procedimentali e l’introduzione della fase di opposizione richiede un’autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l’art. 1 commi 52 e 53 della l. 92 del 2012 prevede a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione nel rito del lavoro. Ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo dunque i presupposti per l’applicazione dell’art 16. bis del d.l. 179/2012 (conv. con modifiche in l. 221 del 2012), secondo cui il deposito di atti di parti precedentemente costituite può aver luogo solo con modalità telematiche.

Tribunale di Bari, sentenza del 15.6.2020