Mancata impugnazione di una o più statuizioni contenute in una sentenza: quando si ha il giudicato interno parziale per acquiescenza?

Questa Corte ha più volte affermato che la mancata impugnazione di una o più statuizioni contenute in una sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno parziale per acquiescenza, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 2, soltanto se le stesse statuizioni siano configurabili come capi completamente autonomi, in quanto, avendo risolto una questione controversa, che abbia una propria individualità e autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, nel senso che potrebbero conservare la propria efficacia precettiva anche se, a seguito dell’impugnazione, dovessero venire meno le altre statuizioni della stessa sentenza. La formazione del giudicato interno parziale si deve, per contro, escludere nelle ipotesi in cui le statuizioni non impugnate non siano configurabili come capi completamente autonomi nel senso ora detto, di modo che, qualora, a seguito dell’impugnazione, dovessero venire meno le altre statuizioni della sentenza, quelle non impugnate non potrebbero conservare la propria efficacia precettiva. L’indicata autonomia difetta, in particolare – di tal chè non può aversi giudicato – nelle mere argomentazioni, delle quali il giudice si serva per chiarire l’iter logico della motivazione ma che non si traducano in un accertamento indipendente, essendo utilizzate per sorreggere la decisione su un’altra diversa questione.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 16.9.2020, n. 19286