Sostituzione del giudice relatore: quali conseguenze?

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell’inizio della discussione (l’art. 276 c.p.c., comma 1, la cui violazione secondo giurisprudenza costante determina il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., prescrive infatti che possono partecipare alla deliberazione soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione); perciò prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione. Inoltre, il provvedimento di sostituzione non pregiudica il diritto di difesa, posto che l’art. 52 c.p.c., comma 2, consente la proposizione dell’istanza di ricusazione prima dell’inizio della trattazione o decisione della causa, se al ricusante non è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.9.2020, n. 18927