Anomala elezione del domicilio, notifica del precetto, opposizione, competenza

L’”anomala” elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L’opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell’esecuzione. Certo, se l’opponente scelga il giudice del domicilio “anomalo”, l’opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza. Ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza. La conseguenza è che in questi casi la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata. Il fatto che l’eccezione di incompetenza provenga dalla stessa parte opponente non rileva, perchè l’errore dell’opponente è a monte, nell’aver adito un giudice incompetente, con l’aggravante poi di stimolarne la pronunzia di incompetenza (la SC precisa che nella specie è in questi sensi che si spiega l’addebito delle spese di lite operato dal giudice, che ha condannato la parte a rifondere a controparte le spese di lite ritenendola appunto soccombente nell’ottica sopra esposta).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.7.2020, n. 13430