Danno biologico non contemplato dalle tabelle: come procedere alla liquidazione?

Può affermarsi il seguente principio di diritto. Fermo che l’esercizio del potere equitativo integrativo, riservato al Giudice di merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., deve assicurare l’adeguatezza del risarcimento alla utilità effettivamente perduta e la esigenza di uniforme liquidazione delle somme da corrispondere in situazioni identiche, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. tabellare, venendo in questione una ipotesi di danno biologico non contemplato dalle tabelle ritenute idonee per la liquidazione, il Giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati, ritenuti essenziali alla valutazione del danno e giustificativi del criterio di stima ritenuto confacente alla realizzazione dei risultati indicati, bene potendo ricorrere il Giudice, come base di calcolo, anche al sistema tabellare, dando però congrua rappresentazione delle modifiche apportate ai dati da esso desunti, che si sono rese necessarie dalla peculiarità della situazione oggetto della “aestimatio”. Ne segue che, nel caso in cui, debba essere liquidato il danno biologico per invalidità permanente ad un soggetto deceduto “ante tempus” per causa diversa dal fatto dannoso, e per il quale non possa quindi farsi applicazione del valore tabellare di riferimento per grado di invalidità ed età al momento del sinistro, dovendo essere commisurato l’ammontare del danno alla vita reale del soggetto piuttosto che alla aspettativa di vita media, il Giudice di merito bene può realizzare gli obiettivi cui deve conformarsi la discrezionalità equitativa mediante l’applicazione del valore monetario tabellare giornaliero previsto per la ITA (inabilità temporanea assoluta) moltiplicato per il numero di giorni della esistenza in vita del danneggiato, fatta salva, in ogni caso, ricorrendone i presupposti, la possibilità di incrementare tale valore attraverso la “personalizzazione” del danno risarcibile, purchè – qualora la questione della applicazione di possibili differenti modalità tecniche di quantificazione abbia costituito oggetto di discussione tra le parti – dia compiutamente conto delle ragioni della preferenza accordata ad uno piuttosto che ad un altro criterio liquida torio.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.6.2020, n. 12913