Notifica PEC dopo le ore 21: conseguenze per notificante e notificato

È fondato il motivo con cui si afferma che deve ritenersi tempestiva la notifica dell’appello avvenuta dopo le 21 dell’ultimo giorno utile, atteso che la consegna fuori orario non impedisce la legale ed effettiva conoscenza dell’atto e la costituzione del rapporto processuale. Difatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche (posta elettronica certificata – PEC) la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta; ciò in quanto il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica: solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, mentre non sarebbe giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale verrebbe impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, ossia il termine che l’art. 155 c.p.c. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.6.2020, n. 12224