Maltrattamento posto in essere dal genitore di un minore nei confronti dell’altro genitore: competenza del Tribunale per i minorenni
Qualora la condotta maltrattante, che abbia dato luogo all’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. sia posta in essere dal genitore di un minore nei confronti dell’altro genitore, alla presenza del figlio, sarà senz’altro necessario l’intervento del Tribunale per i minorenni ai fini della protezione del predetto minore. Nell’ipotesi di condotta maltrattante posta in essere da un genitore nei confronti dell’altro, inoltre, l’inserimento del minore in una Struttura protetta unitamente alla madre, se consenziente, si rende necessario ai fini di tutelare l’incolumità psicofisica del minore, messa a rischio dalla condotta sopra descritta.
Tribunale di Caltanissetta, decreto del 28.8.2020 (dep. 28.8.2020)