Danno morale: picconata della Cassazione alle tabelle del danno biologico?
Le c.d. tabelle milanesi ammettono una personalizzazione massima del 25%.
Ciò però non è sufficiente a riconoscere nella liquidazione una effettiva e adeguata valutazione delle sofferenze morali, in assenza di alcun riferimento alla loro consistenza e gravità nel caso concreto.
Alla luce dei principi e degli indici di diritto positivo appare invero anzitutto non corretta l’invocazione di un criterio standard di liquidazione anche riferito al danno morale; tanto meno appare giustificata la postulazione di un tetto massimo di personalizzazione del danno.
Occorre al riguardo invero osservare che:
– a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all’integrità psico-fisica;
– in ogni caso non risultano mai specificati i criteri e il fondamento statistico della commisurazione del punto base omnicomprensivo postulato nelle tabelle applicate.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.2.2020, n. 2461