Debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo: esecuzione, legittimazione passiva e notifica

Vanno affermati i seguenti principi di diritto:

–        il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito FF di cui al —Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., comma 2, nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.;

–        la notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2), anche nei confronti del debitore diretto, purchè lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604 c.p.c., comma 2, o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., comma 3.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.6.2020, n. 10808