Giurisdizione, sezioni unite: definizione della questione con riferimento alla domanda principale e riproposizione delle questioni relative alle domande subordinate od accessorie

Anche quando la questione di giurisdizione non sia stata espressamente affrontata da una precedente ordinanza di definizione di un conflitto negativo e benchè la pronuncia sulla giurisdizione pure in ordine alla domanda subordinata o accessoria rientrasse nel potere della Corte di cassazione, la definizione della questione con espresso riferimento alla sola domanda principale e senza distinzione tra questa e la subordinata o accessoria preclude la riproposizione non solo di quella questione come espressamente esaminata, cioè relativamente alla domanda principale, ma anche di quelle relative alle domande subordinate od accessorie; di conseguenza, il giudicato interno sulla giurisdizione in ordine alla domanda principale – nella specie, in dipendenza di pronuncia di queste Sezioni Unite a definizione di regolamento di giurisdizione di ufficio – senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest’ultima, con conseguente inammissibilità del successivo regolamento di giurisdizione proposto in ordine alla seconda

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 24.6.2020, n. 12479