CNF sul divieto di accaparramento di clientela

All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdf). [massima ufficiale] Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista contattava clienti altrui offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicaz ..........

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