La tutela frazionata nel caso distinte voci di credito nascenti da uno stesso rapporto di durata

Va confermato che distinte voci di credito, anche se nascenti da uno stesso rapporto di durata, possono essere fatte valere in distinti processi, salva la necessità di una giustificazione, in termini di interesse oggettivamente valutabile, nel caso di comunanza di fatto costitutivo, tale da dar luogo a potenziale conflitto tra giudicati (fattispecie in tema di domanda per indennità sostitutiva e ferie e permessi non goduti e domanda per TFR e ratei di 13^ e 14^).

Tribunale di Roma, sentenza del 5.2.2020