Violazione del codice della strada: opposizione alla cartella di pagamento e opposizione cd. “recuperatoria” al verbale di contestazione

Va confermato il principio per cui l’ opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.150 (“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”),e non nelle forme dell’opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento. Sicché, pur ritenendo ammissibile una opposizione cd. “recuperatoria” al verbale di contestazione, in ogni caso essa doveva farsi valere nei termini di cui sopra: trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento o quanto meno dalla acquisizione dell’estratto di ruolo; e dinnanzi, peraltro, al Giudice competente per materia.

NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. SS.UU. n. 22080/2017.

Tribunale di Roma, sentenza del 3.2.2020, n. 2217