Lavoro, rito Fornero, ambito di applicazione

La Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto una specifica disciplina per le “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”. L’art. 1, comma 48 stabilisce in particolare che, con il ricorso introduttivo del rito speciale previsto allorché si invochi l’applicazione dell’art. 18 St. lav. “non possono essere proposte domande diverse salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”. Al riguardo va confermato che la volontà del legislatore si è chiaramente espressa nel senso di limitare la possibilità di ricorrere al procedimento speciale alle sole domande aventi ad oggetto l’impugnazione del licenziamento di cui al comma 47. Né può trovare applicazione l’art. 40 c.p.c. che consente che nello stesso processo possano cumularsi domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione  di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., di talché deve escludersi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da diversi riti e non potendo in specie applicarsi l’art. 1, comma 56, l.n. 92/2012 in quanto specificamente previsto per la sola fase di opposizione.

Tribunale di Roma, sentenza del 31.1.2020