Testimonianza, limiti legali di ammissibilità: non operano quando la stessa è diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (nella specie, si poneva con particolare forza il problema di chiarire il contenuto della pattuizione, soprattutto alla luce della clausola, contenuta nel contratto, secondo la quale l’appartamento di cui si tratta sarebbe stato trasferito “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, clausola che, come rilevano i ricorrenti, evocava modifiche strutturali).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.5.2020, n. 9952