Soccombenza parziale dell’attore e soccombenza reciproca

Va data adesione all’orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell’attore – ancorché soltanto sul quantum – alla stregua di soccombenza reciproca: la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Tribunale di Firenze, sentenza del 27.1.2020