Sentenza, sospensione dell’obbligo di registrazione, notifica telematica del testo integrale, idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione

La disciplina contenuta nel R.D. n. 1775, artt. 189 e 183, è ormai costantemente interpretata nel senso che la soppressione dell’obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale/inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza, siccome originariamente previsto dal cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, e questo per la ragione che, in ipotesi di non registrazione, la sopravvivenza del detto comma 4 renderebbe impossibile l’adempimento della formalità di notifica dalle quali far decorrere il termine breve; con la conseguenza che il rilascio di copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, deve essere inteso come necessariamente “idoneo” a far decorrere il ridetto termine breve di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 189, comma 1. Ciò posto, l’evidente carattere speciale della disciplina contenuta dei cit. artt. 189 e 183 rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria stabilita dal “nuovo” art. 133 c.p.c., comma 2, per essere quest’ultima in effetti rivolta ad evitare incertezze circa gli effetti della comunicazione telematica; e, ciò, anche se “il rilascio” della copia integrale della sentenza, che subito segue l’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, avviene ora in via telematica a mezzo PEC (posta elettronica certificata), mancando pur sempre la possibilità, in ipotesi di non registrazione, di far decorrere il termine breve dalla notifica di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4.

NDR: in argomento Cass., Sez. Un., n. 10453 del 2015 nonché Cass. n. 10128 del 2018 e n. 10525 del 2016.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.5.2020, n. 8845