Stessa causa proposta davanti a giudici diversi, prima causa già decisa in primo grado e pendente in appello: conseguenze

A norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

NDR: in tal senso Cass. civ. n. 15981 del 18/06/2018.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.1.2020 n. 1496