Procedimento prefallimentare, abbreviazione del termine per la comparizione del debitore: presidente del tribunale o giudice incaricato dell’esame del ricorso di fallimento?

Si deve enunciare il seguente principio di diritto: nell’ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d’urgenza, che giustificano l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l’adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d’ufficio, per la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole “erga omnes”; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell’esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (che, nel comma 5 facendo riferimento al precedente comma 3, implicitamente lo richiama e attribuisce tale possibilità di delega).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.5.2020, n. 8611