Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, competenza

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Tale principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso (“opposizione c.d. preventiva”), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva; nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.5.2020, n. 8665