Debitore in solido che ha pagato l’intero debito, diritto di regresso nei confronti dell’inadempiente: condizione per agire

In tema di obbligazioni solidali il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l’ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo, anche per conto del condebitore, quanto dovuto. Il debitore in solido, che ha pagato l’intero debito, ha diritto di regresso nei confronti dell’inadempiente per la quota di sua spettanza ma la condizione per agire per la rivalsa è il già avvenuto pagamento del debito solidale da parte di uno solo dei condebitori in luogo di entrambi. Con la precisazione che l’avvenuto pagamento non deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda giudiziale ma può anche verificarsi nel corso del procedimento e prima che venga emessa la relativa pronuncia. Mette inoltre conto di rilevare che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno del pagamento e non dalla data della maturazione del credito del terzo estraneo al rapporto.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.1.2020, n. 1268