Locazioni, trasformazione del rito ex artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c.: no a domande nuove

Anche nel processo ordinario locatizio, incardinato a seguito della trasformazione del rito ex artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c. non è consentita la “mutatio libelli” e segnatamente non è ammissibile la proposizione di domande nuove con memoria integrativa depositata dopo l’ordinanza di mutamento del rito, giacché il processo deve considerarsi iniziato con l’atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, non con le memorie depositate dopo il passaggio alla cognizione piena. Mentre, qualora nell’atto d’intimazione dello sfratto per morosità il locatore abbia formulato espressa richiesta di condanna del conduttore al pagamento di tutte le somme dovute per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino alla data di esecuzione dello sfratto, correttamente il giudice del merito, nel giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione dell’originario procedimento per convalida, può condannare il conduttore al pagamento dei canoni nei limiti domandati con l’intimazione di sfratto (nel caso di specie il giudice osserva che la domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento dei canoni di locazione rimasti inadempiuti nelle more del processo successivamente alla notifica dell’atto di intimazione appare procedibile e accoglibile in quanto parte ricorrente già nella suddetta intimazione aveva provveduto a richiedere il pagamento dei canoni maturati e maturandi sino al rilascio dell’immobile, per cui, in sede di memorie integrative ex art. 426 c.p.c., non ha provveduto ad alcuna “mutatio libelli”, come tale, non ammessa, ma piuttosto si è limitata a precisare una domanda già formulata e, quindi, non nuova).

Tribunale di Roma, sentenza del 17.1.2020, n. 1562