Violazioni del codice della strada, termine entro cui comunicare i dati del conducente e definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali. (nella specie la SC osserva che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare; va quindi accolta la censura con cui ci si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.5.2020, n. 8479