Coniugi, dichiarazione congiunta dei redditi, cartella di pagamento: legittimazione attiva della moglie a contestare l’obbligazione del marito?

Va confermato il principio per cui la L. n. 114 del 1977, art. 17 (nella versione applicabile ratione temporis) – circa la previsione secondo la quale i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi – va letta nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta, tuttavia, salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge. Con il corollario secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante ed, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 14.4.2020, n. 7803